IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1084 e modificato con regio
decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 novembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1992;
  Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1992, n. 48;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Sassari;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche'
riconosciute   le    esigenze    di    specificita'    professionale,
disponibilita'  di  personale  docente  e  non  docente  e  di idonee
strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Sassari approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Sono  apportate le seguenti modifiche al testo relativo al corso di
diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico:
  Il  punto  1.6:  "Per  l'attuazione  delle   attivita'   didattiche
programmate  dal  consiglio  della  struttura  didattica  provvede la
facolta' di medicina e chirurgia" e' da cassare.
  Il secondo comma del punto 1.5 diventa il punto 1.6.
  Al punto 1.7 alla frase  "sono  ammessi  alle  prove  per  ottenere
l'iscrizione  al primo anno di diplomati degli istituti di istruzione
secondaria  di  secondo  grado"   e'   da   aggiungere   "di   durata
quinquennale".
  Nel  punto  1.1 l'insegnamento di "statistica medica e informatica"
e' cassato; viene sostituito dagli insegnamenti: "statistica medica",
"informatica generale".
  Al punto 2.4  l'insegnamento  di  "informatica"  e'  sostituito  da
"informatica applicata".
  Nell'area    4   la   parola   "citopatogia"   e'   da   intendersi
"citopatologia".
  Al punto d5.1  il  "corso  integrato  di  citopatologia  I"  e'  da
intendersi "corso integrato di citopatologia".
  Al  punto  d5.2  il  "corso  integrato  di  citopatologia II" e' da
intendersi "corso integrato di citopatologia".
  Al punto E) la parola "patologia" e' da intendersi "patologica".
  Al  punto  F)  la  parola   "biotecnologica"   e'   da   intendersi
"biotecnologie".
  Al  puto  3.3 la frase "detto esame, sostenuto al termine del ciclo
di studi triennale, ha valore di esame di Stato" e' da cassare.
  Dopo il punto 3.3 e' da aggiungere  il  seguente  punto  3.4:  "Gli
studi  compiuti  nel  corso  del  diploma  sono  riconosciuti,  anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso del diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il consiglio di facolta', con propria delibera, potra' ventualmente
indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire
per completare la formazione per accedere al corso di laurea.
  I corsi di diploma universitario e quelli di  laurea,  ove  abbiano
denominazione  uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvato  dal
consiglio  di  facolta',  tenuto conto, in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Sassari, 7 ottobre 1992
                                                 Il rettore: PALMIERI